Servizi per la famiglia

SERVIZI NOTARILI PER LA FAMIGLIA A MASSA

Il notaio, quale tecnico del diritto, opera anche come consulente della famiglia, intervenendo soprattutto nel settore della tutela dei patrimoni personali e familiari mediante la stipula di atti notarili di successione, atti di donazione e convenzioni matrimoniali.
Di seguito, dopo opportuni chiarimenti circa i vincoli di parentela e la loro importanza in materia successoria, si riportano alcune informazioni sui servizi per la famiglia richiedibili allo Studio Notarile Rivieri di Massa.

Convivenze


Abitazione, contribuzione alla vita domestica, mantenimento in caso di bisogno del convivente, contratto d’affitto e regime patrimoniale dei beni acquistati insieme sono tra i principali aspetti che i conviventi possono decidere di disciplinare nella famiglia di fatto attraverso i contratti di convivenza.
Qualora si intenda iniziare una convivenza o sorga l'esigenza di "programmarne" lo svolgimento, ad esempio in fase d'acquisto di un immobile o nell'ambito di una successione, attraverso la consulenza del notaio viene costruito un contratto su misura in base alle proprie esigenze.

Convenzioni matrimoniali

Per regolare i loro rapporti patrimoniali i coniugi possono scegliere fra varie opzioni. Il regime patrimoniale legale dei coniugi, in mancanza di scelta e quindi di diversa convenzione, è costituito dalla comunione legale; i coniugi possono stipulare apposita convenzione matrimoniale per scegliere un regime diverso, come ad esempio la separazione dei beni.
Altre regole particolari sono previste per il fondo patrimoniale, con il quale ciascuno o ambedue i coniugi o un terzo possono destinare alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia.
È importante confrontarsi con il proprio notaio di fiducia: egli infatti ha una conoscenza specifica della materia ed è in grado di consigliare ed informare specificamente sui vantaggi e svantaggi di ciascun regime patrimoniale.

Donazioni e successioni

È fondamentale, per chiunque intenda devolvere i propri beni, disporre consapevolmente del proprio patrimonio secondo le regole previste dalla legge. Il nostro ordinamento stabilisce che una quota di eredità, la legittima, spetta di diritto ai parenti più stretti e di essa bisogna tener conto anche nel redigere il proprio testamento. Così come per chi è “chiamato all'eredità” è importante conoscerne la consistenza in termini di diritti e di oneri anche di carattere fiscale. Di qui la necessità di essere informati e di valutare le modalità con cui accettarla.
Grazie alla sua preparazione specifica in materia, il notaio può aiutare a compiere le scelte più adeguate per affrontare una successione o una donazione senza rischi.

Vincolo di parentela

La parentela è il vincolo che esiste tra individui che discendono dalla stessa persona. Giuridicamente si definisce:
  • parentela in linea retta, esistente tra le persone di cui l’una discende dall’altra (ad esempio, padre e figlio);
  • parentela in linea collaterale, esistente tra le persone che, pur avendo un avo in comune, non discendono l’una dall’altra (ad esempio, i fratelli e le sorelle).
Questa distinzione rileva ai fini del calcolo del grado della parentela stessa. In particolare:
  • nella linea retta, il grado di parentela è dato dal numero delle generazioni, senza però contare quella più anziana (ad esempio, padre e figlio sono tra loro parenti di primo grado);
  • nella linea collaterale, il grado di parentela è dato dal numero delle generazioni da una persona all’avo comune e da questi all’altra persona, senza però contare l’avo comune (ad esempio, fratelli e sorelle sono tra loro parenti di secondo grado).
È quindi bene fugare l’equivoco in cui molto spesso si cade nel linguaggio comune: ad esempio, i così detti “cugini di primo grado” in realtà sono tra loro parenti di quarto grado.
Il grado di parentela è importante in quanto, in linea generale, la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado. Questo significa, ad esempio, che persone legate fra loro da una parentela più remota non vantano fra loro alcuna pretesa legittima nelle rispettive successioni.
Grazie alle recenti norme in materia di riconoscimento dei figli naturali, il nostro codice civile stabilisce espressamente che: 
  • la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo; 
  • tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
Di conseguenza, al giorno d’oggi, non esiste più alcuna differenza tra figli nati dentro e fuori il matrimonio dei genitori, sia sotto l’aspetto personale sia sotto l’aspetto patrimoniale.

Prenotate una consulenza legale e fiscale presso il nostro studio

Contatti
Share by: